Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1914 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alla data della applicazione della presente legge gli impiegati delle suddette tre categorie percepiranno lo stipendio secondo la progressione stabilita dall'art. 2 in ragione degli anni di servizio prestati dalla data di nomina all'impiego civile che attualmente ricoprono.
tolto: Gli aumenti successivi verranno computati e conseguiti dalla data alla nomina al detto impiego civile secondo la progressione stabilita dal citato articolo. Pero' l'ammontare degli aumenti sugli stipendi attualmente percepiti non potra' superare le L. 300 durante il primo anno di applicazione della legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-06-18;551~art4 · fonte del testo
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