Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Fermo quanto e' stabilito all'articolo 34 circa al sistema ed al profilo della massicciata, si dichiara che essa dovra' avere un'altezza non minore di centimetri cinquanta, e sara' composta di ghiaia naturale, o di pietrisco e sabbia delle migliori qualita' che di questi materiali possano trovarsi a conveniente distanza.

tolto: La larghezza uniforme della massicciata incassata tra banchine non dovra' essere minore di metri 3,40, e pella massicciata libera eguale dovra' pure essere la larghezza al piano delle ruotaie e di metri 4,60 alla sua base.

tolto: I materiali del massicciato saranno depurati da ogni materia terrosa e dalle pietre che in qualche senso eccedano la misura di otto centimetri; tutt'al piu' potra' tollerarsi l'impiego eccedente la suddetta grossezza nello strato inferiore.

tolto: In generale pel massicciato dovranno scegliersi materiali di natura facilmente permeabile.aggiunto: Capitolato-art. 64 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art64 · fonte del testo