Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei siti in cui la superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello piu' o meno grande, ma non sufficiente perche' convenga praticare dei sottovia o dei cavalcavia, si dara' accesso a' passaggi a livello, mediante rampe piu' o meno dolci, secondo la importanza delle strade esistenti.
tolto: Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.aggiunto: Capitolato-art. 54 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art54 · fonte del testo
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