Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'appaltatore e' obbligato di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso delle acque, i cui condotti o naturali o artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della ferrovia, a meno che gl' interessati non vi rinunciassero, il che dovra' essere fatto constare regolarmente dall'appaltatore suddetto.

tolto: Se, anche dopo l'approvazione del progetto e durante l'esecuzione dei lavori sino al collaudo dell'opera, sorgessero reclami contro l'imperfezione di questi scoli o corsi d'acqua ristabiliti, o per l'omissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, la impresa dovra' essere sempre risponsabile del danno recato e dovra' provvedere a proprie spese per farlo cessare, purche' sia dimostrato che il difetto procede da innovazioni portate o avvenute nei corsi di acqua in dipendenza della costruzione della strada.

tolto: Se all'epoca del collaudo sussistessero liti pel motivo di cui qui si tratta, l'appaltatore ne sara' risponsabile sino a decisione della lite medesima.aggiunto: Capitolato-art. 61 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1861-07-25;156~art61 · fonte del testo