[1](Art. 39, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, si trovano gia' classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta legge 2 gennaio 1910, n. 9, provveduto alle classificazioni di cui all'art. 3, del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 524.

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Sacchi. Tedesco. Nitti. Facta. Leonardi-Cattolica.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art81 · fonte del testo