[1](Art. 1, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.

[3]Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.

[4]Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o Collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.

[5]Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

[6]Tutti gli altri sono di quarta classe.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art2 · fonte del testo