[1](Art. 1°, lett. e) ed f), legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

  • a)il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
  • b)i canali demaniali di navigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonche' la polizia della navigazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art39 · fonte del testo