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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. 133 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le quote assegnate, che rimarranno disponibili, per decesso dei titolari o per altra causa, andranno in diminuzione del fondo inscritto in bilancio, di cui all'articolo 10.

tolto: Nei limiti delle quote medesime potranno pero', ove ne sia il caso, essere concessi assegni vitalizi:

tolto: a) a coloro che, riconosciuti dalla Commissione di cui all'articolo 1, non furono tuttora ammessi a goderne i vantaggi, perche' impiegati dello Stato o altrimenti provvisti, e che per mutate circostanze venissero, senza loro colpa, a trovarsi nella condizione economica prescritta;

tolto: b) alle vedove ed agli orfani degli assegnatari per una parte dell'assegno spettante al marito o al padre nella proporzione stabilita dalla legge sulle pensioni militari vigente al 2 marzo 1884, sempreche' sia comprovato il matrimonio preesistente all'epoca del fatto pel quale il marito o il padre acquisto' titolo all'assegno.aggiunto: Testo unico-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art12 · fonte del testo