Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. 221 parole tolte, 13 parole aggiunte in 9 capoversi.

Testo unico tolto: di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49.

tolto: Art. 1.

tolto: (Legge 4 dicembre 1879, n. 5168, articolo 1. Legge 4 marzo 1898 n. 46, articolo 2).

tolto: I cittadini, che servirono i Governi nazionali del 1848-49 come ufficiali effettivi di terra o di mare, o in qualita' di assimilati ad ufficiali, possono, mediante domanda avvalorata da autentici documenti, ottenere il grado che avevano al cessare dei detti Governi.

tolto: Sono esclusi da questa facolta' coloro i quali:

tolto: a) siano da una Commissione, da istituirsi con decreto Reale a cura dei Ministri della Guerra, della Marina e del Tesoro, giudicati immeritevoli di tali onorificenze;

tolto: b) abbiano posteriormente servito di propria volonta' in impieghi civili o militari i Governi restaurati;

tolto: c) siano stati revocati, rimossi o destituiti da impiego militare o civile avuto dal Regio Governo nazionale, ovvero condannati a pena, che, a senso dei vigenti codici per l'esercito e per la marina, implichi che il condannato sia indegno di appartenere alla milizia di terra o di mare;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) siano stati esclusi dal riconoscimento di grado dalle Commissioni di scrutinio istituite negli anni 1860 e 1866 per gli ufficiali dei corpi volontari.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art1 · fonte del testo