Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 76 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Legge 3 luglio 1888,art. 8.

tolto: Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera e' valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.

tolto: Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e' valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

tolto: La paga annua e' calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.aggiunto: Testo unico-art. 161

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art161 · fonte del testo