Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 76 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Legge 3 luglio 1888,art. 8.
tolto: Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera e' valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.
tolto: Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e' valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.
tolto: La paga annua e' calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.aggiunto: Testo unico-art. 161
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art161 · fonte del testo
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