Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 60 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Legge 20 giugno 1851,art. 40.
tolto: Le figlie dei marinai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del padre, riceveranno, a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla meta' di un'annata della pensione assegnata al padre, purche' ne facciano dimanda non piu' tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio.aggiunto: Testo unico-art. 131
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art131 · fonte del testo
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