Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. 116 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 3 (testo unico, art. 78).
tolto: Per essere ammessi al beneficio di cui ai precedenti articoli 127 e 128, le vedove e gli orfani dovranno comprovare, innanzi alla corte dei conti, che il loro marito o padre aveva, anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di truppa, contratti i vincoli di cui all'articolo 1° del regio decreto 3 luglio 1871 sopracitato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa e' stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera b dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'articolo 2 del regio decreto 23 luglio 1871.aggiunto: Testo unico-art. 129
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art129 · fonte del testo
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