Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1909 al 24 maggio 1974. 75 parole tolte, 15 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico,art. 27).
tolto: E' fatta facolta' agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.
tolto: La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni dellaR. marina non puo' in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.aggiunto: Testo unico-art. 103
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art103 · fonte del testo
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