Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli Istituti di carita' e di beneficenza, la cui amministrazione e' sottoposta alla sorveglianza delle autorita' dello Stato, saranno esenti dalla tassa per le case o porzioni di casa che servono all'uso immediato del pio stabilimento.
tolto: Sono pure esenti le case o porzioni di casa che servono all'abitazione dei parroci, viceparroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto, e quelle che servono per l'Amministrazione provinciale e comunale, per i loro uffizi e per gli stabilimenti destinati a pubblico beneficio da tali Amministrazioni dipendenti, come pure quelle che dai comuni, dalle provincie o dalle Camere di commercio fossero destinate per l'istruzione o per opere di pubblica beneficenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art16 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.