Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono esenti dalla tassa imposta colla presente legge i corpi, stabilimenti o associazioni il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni prescritte dall'articolo 2, non produca una rendita imponibile eccedente le lire 800.
tolto: Tuttavia i corpi suddetti sono tenuti ed eseguire le disposizioni dell'articolo 5, ed a seconda dei casi anche quelle dell'articolo 9, in difetto di che cessera' per un anno l'esenzione di cui nel presente articolo, e si fara' luogo all'applicazione delle penalita' stabilite dall'articolo 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2078~art15 · fonte del testo
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