Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 22 dicembre 2008. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e piu' tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.
tolto: Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma e' vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.
tolto: A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.aggiunto: Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art3 · fonte del testo
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