Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. 145 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare e in quelle della frontiera di terra presso stazioni ferroviarie di confine, di regola, entro quindici giorni dall'arrivo delle merci. In casi eccezionali il capo della dogana ha facolta' di prorogare detto termine. Presso le altre dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.
tolto: La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.
tolto: La dogana puo' permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualita' e la quantita' prima di stendere la dichiarazione.
tolto: E' permesso di mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.aggiunto: Testo unico-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art7 · fonte del testo
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