Articolo soppresso dal regio d.l. 30 aprile 1934, n. 794, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 1935, n. 994.
Abrogato dal 1 giugno 1934
Articolo soppresso dal regio d.l. 30 aprile 1934, n. 794, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 1935, n. 994.
Abrogato dal 1 giugno 1934
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5 versioni dal 1919
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1926 al 1 giugno 1934. 284 parole tolte, 21 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Contro le decisioni della Commisione per le controversie di valore superiore aL. 50.000 e' ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri: di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal Ministro della giustizia, che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal Ministro di giustizia; di tre membri designati dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate, di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti; delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie Provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle Amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curera' possibilmente di scegliere i chiamati tra i rappresentanti di quella Provincia, nella quale il danno su cui verte il giudizio e' avvenuto.
tolto: Per ogni membro effettivo saranno designati dalle suddette autorita' due o piu' supplenti.
tolto: La Commissione sara' costituita per decreto Reale in tre sezioni: della prima faranno parte i membri effettivi, e della seconda e terza i membri supplenti. E' data, pero', facolta' ai presidenti delle tre sezioni di sostituire, d'intesa tra loro, in caso di assenza o impedimento, i membri di ciascuna sezione con quelli delle altre ed anche con i membri supplenti senza assegnazione fissa, purche' la sostituzione avvenga tra membri della stessa categoria.
tolto: I membri, come sopra nominati, dureranno in carica un anno; se, pero', non verranno sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno, si intenderanno confermati per l'anno successivo.
tolto: Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni del deposito della decisione della Commissiono di primo grado nella sua segretaria.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 30 APRILE 1934, N. 794, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1935, N. 994
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art30 · fonte del testo
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