[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Entro il 60° giorno dal deposito in segreteria della decisione delle Commissioni di cui all'art. 26, per le controversie di valore superiore a lire cinquantamila, contro la quale non sia stato proposto gravame, ed entro trenta dal deposito della decisione delle predette Commissioni per le altre controversie, nonche' della Commissione di cui all'art. 30, lo Stato in tutti i casi e nella misura, in cui a norma dell'art. 11 non sia obbligatorio il reimpiego, corrispondera' agli interessati la indennita' fissata. Nei casi invece e nella misura, in cui il reimpiego sia obbligatorio, lo Stato ne corrispondera' loro un terzo per porli in grado di iniziare i lavori. Gli altri due terzi verranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione di certificati di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori e' pari rispettivamente all'importo della prima e della seconda rata.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art14 · fonte del testo