[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]L'indennita' per danni alla persona o alle cose non puo' essere ceduta, ne' pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennita' agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.

[3]La Commissione, indicata nell'art. 26, puo' tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennita', se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art16 · fonte del testo