Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. 93 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Articolo 34 legge 21 dicembre 1890).
tolto: Le guardie di citta' e i loro graduati, e gli ufficiali del corpo, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della meta' per venticinque, e di quattro quinti per trent'anni o piu' di servizio.
tolto: I diritti a pensione delle guardie, graduati ed ufficiali dal corpo e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito.aggiunto: Testo unico-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art26 · fonte del testo
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