Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per se' o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione da uno a tre mesi e con una multa da L. 100 a 1000.

tolto: La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita' che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

tolto: Con la pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art92 · fonte del testo