Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

tolto: Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.

tolto: Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.

tolto: Il sindaco notifichera', entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa del Consiglio.

tolto: Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

tolto: Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avra' dieci giorni per rispondere.

tolto: Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.

tolto: Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art90 · fonte del testo