Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 290 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

tolto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

tolto: Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

tolto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

tolto: I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

tolto: Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.

tolto: La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

tolto: Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

tolto: Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

tolto: Il Pubblico Ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 39 e per l'applicazione delle pene relative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art48 · fonte del testo