Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso od al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
tolto: Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 47, 51 o 55, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art46 · fonte del testo
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