Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 111 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 3.

tolto: Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire 2,000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

tolto: Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole si un componente della commissione comunale o provinciale salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.aggiunto: Testo unico-art. 99 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art99 · fonte del testo