Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 188 parole tolte, 13 parole aggiunte in 9 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 90, e legge 2 giugno 1889, n. 6166, art. 25, n. 3.

tolto: Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

tolto: Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.

tolto: Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.

tolto: Il sindaco notifichera', entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

tolto: Contro la decisione del consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

tolto: Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avra' dieci giorni per rispondere.

tolto: Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa, e' ammesso il ricorso alla corte d'appello a norma degli articoli 47, 49 e 50.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione quarta del consiglio di Stato.aggiunto: -art. 87 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art87 · fonte del testo