Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 65 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
Testo unicotolto: ,art. 88.
tolto: Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
tolto: In caso diverso l'elezione seguira', entro un mese, nel giorno che sara' stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della corte di appello.aggiunto: -art. 85 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art85 · fonte del testo
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