Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 297 parole tolte, 15 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286,art. 2.
tolto: La commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.
tolto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.
tolto: Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.
tolto: I componenti della commissione provinciale eletti dal consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.
tolto: I supplenti non intervengono alle sedute della commissione se non quando mancano i membri effettivi.
tolto: Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della commissione.
tolto: La commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.
tolto: Un segretario di questa fara' da segretario della commissione.
tolto: Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
tolto: Contro le deliberazioni della commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della corte d'appello.
tolto: Il pubblico ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 33 e per l'applicazione delle pene relative.aggiunto: Testo unico-art. 42 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art42 · fonte del testo
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