Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 109 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 2.
tolto: La commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore, o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
tolto: Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 41, 45, 50, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita che fa fede fino a prova in contrario.aggiunto: Testo unico-art. 40 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art40 · fonte del testo
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