Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 133 parole tolte, 13 parole aggiunte in 7 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 229, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

tolto: I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

tolto: Dopo l'elezione generale la scadenza del primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

tolto: In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.

tolto: Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

tolto: Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

tolto: Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.aggiunto: -art. 252 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art252 · fonte del testo