Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 393 parole tolte, 13 parole aggiunte in 24 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 201, posto in armonia con leggi speciali.

tolto: Spetta al consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

tolto: 1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

tolto: 2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896 n. 218;

tolto: 3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

tolto: 4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;

tolto: 5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale;

tolto: 6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: 7° alle pensioni per gli allievi ed allieve delle scuole normali;

tolto: 8° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;

tolto: 9° ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';

tolto: 10° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

tolto: 11° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

tolto: 12° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

tolto: 13° al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

tolto: 14° alla creazione di prestiti;

tolto: 15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

tolto: 16° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

tolto: 17° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

tolto: 18° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

tolto: 19° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; 20° alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

tolto: 21° alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 10;

tolto: 22° alla nomina dei componenti della commissione elettorale provinciale a' termini dell'art. 42.

tolto: Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 200.aggiunto: -art. 217 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art217 · fonte del testo