Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 80 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
Testo unicotolto: ,art. 175, e regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, art. 20.
tolto: Sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai cinque giorni, e dell'ammenda, non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a cio' relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.aggiunto: -art. 200 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art200 · fonte del testo
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