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Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 239 parole tolte, 13 parole aggiunte in 13 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 21, e legge 11 luglio 1894, n. 286, art. 5.

tolto: Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

tolto: Sono parimenti elettori:

tolto: 1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

tolto: 2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

tolto: nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20;

tolto: in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;

tolto: in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;

tolto: in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;

tolto: in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

tolto: I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

tolto: La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.aggiunto: -art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art14 · fonte del testo