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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 131 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.

Testo unicotolto: ,art. 15.

tolto: Il Governo del Re potra' decretare l'unione di piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

tolto: Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facolta' di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmettera' al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

tolto: Sara' in facolta' dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. Sara' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 175 e nel primo comma dell'articolo 299.aggiunto: -art. 113 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art113 · fonte del testo