Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, e' chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito, e puo' esercitarle sui beni di futuro acquisto del fallito.

tolto: Tuttavia la procedura di fallimento puo' essere riaperta qualora il debitore lo domandi, offrendo ai suoi creditori il pagamento di almeno un altro decimo dei loro crediti, e dando cauzione per le spese. In questo caso il Tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore, o li nomina di nuovo, e provvede a quanto altro e' richiesto dalle precedenti disposizioni, per l'apprensione e per l'amministrazione del patrimonio esistente, e per la liquidazione di esso e delle passivita' che fossero sopravvenute.

tolto: Non si procede a veruna ripartizione se non dopo trascorsi, rispetto ai nuovi creditori, i termini stabiliti secondo le disposizioni dell'articolo 679.aggiunto: Codice di commercio-art. 803 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art803 · fonte del testo