Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse della societa', e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annunzio che ad essa si riferiscono, deve essere indicata chiaramente la specie e la sede della societa'. Dev'essere parimenti indicato se la societa' sia cooperativa.
tolto: Il capitale delle societa' per azioni dev'essere negli atti suddetti indicato secondo la somma effettivamente versata, quale risulta tuttora esistente dall'ultimo bilancio approvato.aggiunto: Codice di commercio-art. 103 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art103 · fonte del testo
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