Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le merci spedite al fallito, delle quali non sia da lui pagato il prezzo, possono essere rivendite, se nel giorno della dichiarazione del fallimento non siano giunte nei di lui magazzini, o non siano state ricevute a di lui disposizione in magazzini pubblici, o in altro luogo di deposito o di custodia, ovvero nei magazzini o luoghi di deposito o di custodia del commissario incaricato di venderle per di lui conto.

tolto: La rivendicazione non e' ammessa, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode mediante girata della fattura, della polizza di carico, o della lettera di vettura, se non all'ordine, o mediante consegna di tali titoli, se sono al portatore.

tolto: Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme pagate in conto, e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o porto, per commissione, per assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.aggiunto: Codice di commercio-art. 792 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art792 · fonte del testo