Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Possono del pari essere rivendicate, se sono possedute in natura in tutto o in parte dal fallito nel giorno della sentenza dichiarativa del fallimento, le merci che gli furono consegnate a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario; salve altresi' le disposizioni degli articoli 707 e 708 del Codice civile.

tolto: Puo' essere rivendicato anche il prezzo o la parte di prezzo delle dette merci, che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, ne' compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.aggiunto: Codice di commercio-art. 791 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art791 · fonte del testo