Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La vendita dei beni e' pure sospesa se i creditori deliberino che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni, che devono essere da essi precisamente determinate.

tolto: Tale deliberazione non puo' essere presa che colla maggioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma; i creditori dissenzienti, ed il fallito, possono farvi opposizione davanti il Tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.aggiunto: Codice di commercio-art. 782 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art782 · fonte del testo