Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il curatore deve chiamare presso di se' il fallito, per esaminarne i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza.
tolto: Se il fallito non si presta all'invito, e' citato a comparire entro 48 ore al piu' tardi dinanzi al giudice delegato.
tolto: Il fallito, che si trova in istato d'arresto o che non ha ottenuto un salvacondotto, puo' essere autorizzato dal giudice delegato a comparire per mezzo di mandatario.aggiunto: Codice di commercio-art. 735 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art735 · fonte del testo
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