Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Se il fallito giustifichi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilita' di presentare il bilancio, o i suoi libri di commercio, nel termine fissato nell'art. 674, il Tribunale, ove sia escluso ogni dubbio di male fede, puo' autorizzarlo, con provvedimento dato in camera di consiglio, a presentare il bilancio entro un breve termine ulteriore, trascorso il quale ha luogo l'applicazione dell'articolo precedente. A tale scopo, il fallito puo' esaminare i suoi libri di commercio presso il curatore, o presso la cancelleria.aggiunto: Codice di commercio-art. 734 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art734 · fonte del testo
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