Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl'interessi dei crediti, che non sono garantiti con ipoteca, con pegno, od altro privilegio.
tolto: Gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di questo cautele, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tenere calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.aggiunto: Codice di commercio-art. 688 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art688 · fonte del testo
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