Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ogni creditore privilegiato o fideiussore di crediti privilegiati puo', entro quindici giorni dalla notificazione ed inserzione suddette, domandare la vendita all'incanto, offrendo di aumentare il prezzo di un decimo, e di dar cauzione per il pagamento del prezzo, e per l'adempimento di ogni altro peso.
tolto: Tale domanda, sottoscritta sull'originale e sulla copia dal richiedente, o da un suo procuratore speciale, dev'essere notificata all'acquirente con citazione avanti il Tribunale civile del luogo ove la nave e' iscritta, perche' sia pronunziato sull'ammissibilita' della cauzione e sulla domanda di vendita.aggiunto: Codice di commercio-art. 668 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art668 · fonte del testo
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