Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'abbandono dev'esser fatto agli assicuratori nel termine di tre mesi, dal giorno della ricevuta notizia del disastro accaduto nei mari e sulle coste di Europa o su quelle d'Asia e d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero e sul canale di Suez;

tolto: Di sei mesi, se il disastro e' accaduto negli altri mari o coste dell'Africa, occidentali e meridionali dell'Asia ed orientali dell'America;

tolto: Di un anno, se il disastro e' accaduto in qualunque altro luogo.

tolto: In caso di preda, o di arresto per ordine di una potenza, questi termini non decorrono che dalla scadenza di quelli stabiliti nell'articolo precedente.

tolto: Trascorsi tali termini, l'assicurato non e' ammesso a fare l'abbandono, salva l'azione di avaria.aggiunto: Codice di commercio-art. 627 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art627 · fonte del testo