Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In caso di preda, di nemici, o di arresto per ordine di una potenza, l'abbandono delle cose predate o colpite da arresto non puo' essere fatto che dopo tre mesi dacche' il disastro e' avvenuto nei mari o nei porti d'Europa, o in quelli d'Asia, o d'Africa sul Mediterraneo, sul mar Nero, o sul canale di Suez, e dopo sei mesi, dacche' il disastro e' avvenuto in qualunque altro luogo.
tolto: Per le cose caricate soggette a deperimento, i detti termini sono ridotti alla meta.
tolto: Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'avvenuto disastro.aggiunto: Codice di commercio-art. 626 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art626 · fonte del testo
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