Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da potenza, o per bisogno di riparare la nave:
tolto: 1. Il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l'arresto, o che siano compiute le riparazioni, puo' sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;
tolto: 2. Se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni.aggiunto: Codice di commercio-art. 579 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art579 · fonte del testo
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