Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se non e' convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio puo' chiedere il suo congedo dopo duo anni dall'entrata in servizio, salva la disposizione dell'articolo precedente. Se la nave si trova all'estero, e non e' cominciato ne' ordinato il viaggio di ritorno nel Regno, il marinaio, oltre il pagamento dei salari scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco.

tolto: Il marinaio non puo' domandare il congedo in un porto di scale o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione.

tolto: L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare, dopo due anni, il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente, che il servizio possa continuare per piu' di due anni.aggiunto: Codice di commercio-art. 517 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art517 · fonte del testo