Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termino dell'arruolamento, sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purche' il ritorno si' faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso, colui, al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.
tolto: S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorche' il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel Regno al luogo della sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo viaggio, e dopo di essere stata scaricata.aggiunto: Codice di commercio-art. 516 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art516 · fonte del testo
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