Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa data in pegno.

tolto: Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno sia stata consegnata, e sia rimasta in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

tolto: Si reputa che il creditore abbia il possesso delle cose date in pegno, se le medesime si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in quelli del suo commissionario, sulle sue navi, in dogana o in altro luogo di pubblico deposito, o se prima del loro arrivo e' in possesso della polizza di carico sola, o prima, o della. lettera di vettura, girata colla clausola: «valuta in garantia», od altra equivalente.aggiunto: Codice di commercio-art. 451 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art451 · fonte del testo